| Revisione
del processo
È
sempre possibile proporre la revisione della sentenza di condanna quando
questa è in corso o anche quando è già stata espiata
o è estinta.
La revisione
può essere richiesta quando:
§i
fatti che hanno causato la condanna sono smentiti da altra sentenza
penale irrevocabile;
§ se la sentenza di condanna è stata comminata come conseguenza
della sentenza di un giudice civile o amministrativo, successivamente
revocata;
§ qualora dopo la sentenza di condanna si scoprano nuove prove
che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrIno che il
condannato debba essere prosciolto; d) se viene dimostrato che la condanna
è stata viziata da falsità in atti o da un fatto previsto
dalla legge come reato.
Gli elementi
portati a sostegno devono essere tali da dimostrare, se accertati, che
il condannato deve essere prosciolto.
Possono chiedere la revisione:
§
il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero il tutore (se il condannato
è morto, l'erede o un congiunto prossimo)
§ la può chiedere anche il PG presso la corte d'appello
dove fu pronunciata la condanna: in questo caso gli aventi diritto possono
unire la loro richiesta a quella del PG.
La domanda
di revisione deve essere presentata presso la corte d'appello competente,
individuata secondo le disposizione di legge.
Qualora
la nuova Corte d'Appello
accogliesse la richiesta di revisione e fissasse la data di un nuovo
processo, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione
della condanna. Se la Corte d'Appello non accogliesse la richiesta di
revisione, è possibile proporre ricorso per Cassazione.
|