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L' alberino : percorso giuridico ed esperienze dall'arresto alla libertà
   
Revisione del processo

È sempre possibile proporre la revisione della sentenza di condanna quando questa è in corso o anche quando è già stata espiata o è estinta.

La revisione può essere richiesta quando:

§i fatti che hanno causato la condanna sono smentiti da altra sentenza penale irrevocabile;
§ se la sentenza di condanna è stata comminata come conseguenza della sentenza di un giudice civile o amministrativo, successivamente revocata;
§ qualora dopo la sentenza di condanna si scoprano nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrIno che il condannato debba essere prosciolto; d) se viene dimostrato che la condanna è stata viziata da falsità in atti o da un fatto previsto dalla legge come reato.

Gli elementi portati a sostegno devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Possono chiedere la revisione:

§ il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero il tutore (se il condannato è morto, l'erede o un congiunto prossimo)
§ la può chiedere anche il PG presso la corte d'appello dove fu pronunciata la condanna: in questo caso gli aventi diritto possono unire la loro richiesta a quella del PG.

La domanda di revisione deve essere presentata presso la corte d'appello competente, individuata secondo le disposizione di legge.

Qualora la nuova Corte d'Appello accogliesse la richiesta di revisione e fissasse la data di un nuovo processo, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione della condanna. Se la Corte d'Appello non accogliesse la richiesta di revisione, è possibile proporre ricorso per Cassazione.