da www.itaca.coopsoc.it
di Alessio Pellegrini
Trieste, 27 gennaio 2004
O.P.G.(Ospedale
Psichiatrico Giudiziario) una questione ancora aperta
Intervista a Peppe Dell'Acqua
responsabile del Distretto di Salute Mentale di Trieste
Alessio Pellegrini:
Negli articoli usciti finora per quanto riguarda l'Ospedale
Psichiatrico Giudiziario si è parlato della confusione tra cura e custodia,
del fatto che il tempo per le persone internate in qualche modo si appiattisca,
del fatto che si venga a creare una sorta di dipendenza e non riabilitazione,
delle costrizioni che deve subire una persona che già soffre di un disturbo
mentale. Qual è la situazione, anche legislativa, degli O.P.G. in Italia
oggi?
dott. Dell'Acqua:
Esiste una grande confusione tra cura
e custodia, due concetti che non possono venire sovrapposti.
Dirò di
più: il loro accostamento è impraticabile ed anzi innesta una contraddizione
che non può avere soluzione se le cose restano così come sono.
D'altra
parte la presunta pericolosità del malato di mente come suo inscindibile
attributo (e dunque la sua conseguente custodia) ha fondato e sostenuto gli ospedali
psichiatrici. In questo senso la legge di riforma del '78 segna un punto di frattura,
di discontinuità: la pericolosità viene separata dalla malattia,
la custodia dalla cura.
Da questo momento il compito dello stato non è
più custodire le persone con disturbo mentale ma garantire il loro diritto
alla cura.
La legge 833 del '78, che istituisce il servizio sanitario nazionale,
all'art.2 si esprime più o meno così: "
la tutela della
salute mentale dovrà privilegiare il momento preventivo e inserire i servizi
psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione nella specificità delle misure terapeutiche
favorire il recupero e il reinserimento sociale
".
Già nella
sua denominazione, Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari
e obbligatori, la legge 180 sottolinea un radicale mutamento, una decisa scelta
di campo in quanto sposta l'attenzione dalla malattia alla persona.
E di conseguenza
anche alla risposta istituzionale che viene messa in atto, cioè al servizio
territoriale, alle sue risorse, al modo con cui si guarda al disturbo mentale.
Perciò l'oggetto non è più, come nelle vecchie normative,
la malattia, la pericolosità, l'internamento ma è la cura.
Ed
è sulle forme e le ragioni della cura che interviene la legge.
Ma
se la persona non vuole curarsi?
Di fronte al rifiuto ostinato della
persona il diritto/necessità della cura diventa il Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO) che dovrà attuarsi con la massima attenzione al rispetto
della dignità e della libertà della persona umana.
Si costruisce
così un confine molto netto tra cura e "custodia".
In questo
quadro si collocano l'ordinanza del sindaco e l'intervento garantista del giudice
tutelare che la legge impone.
Dal '78 dunque in Italia c'è una legge
che afferma: curare non ha niente a che vedere con la custodia e con la limitazione
della libertà personale.
Quanto avevamo appreso nella pratica del lungo
lavoro di cambiamento del manicomio e nei percorsi di deistituzionalizzazione
diventa norma condivisa: la limitazione della libertà personale non consente
anzi impedisce il percorso di cura.
E gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari? Come si inseriscono in questo quadro?
E' da questo principio condiviso che nascono le eccezioni di costituzionalità
che sono state avanzate sull'esistenza in vita dell'O.P.G. e delle leggi, delle
norme e delle procedure che lo sostengono.
Vediamo di chiarire meglio.
Se
i cittadini detenuti in carcere o comunque sottoposti a una misura di sicurezza
hanno diritto ad essere curati, se la cura può realizzarsi solo in quelle
condizioni che garantiscono la libertà e il rispetto della dignità
della persona, allora le condizioni oggettive dell'internamento in O.P.G. diventano
incostituzionali.
E se il ricorso al manicomio giudiziario garantisce la custodia,
rispondendo al bisogno di sicurezza sociale, non cura però le persone,
anzi impedisce di fatto qualsiasi loro aspettativa di legittima emancipazione.
Tutto questo è diventato sempre più evidente dopo la legge 180.
Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, ci sono state alcune proposte di legge
che con percorsi diversi avrebbero voluto superare il problema attraverso la chiusura
degli OPG.
Tutte proposte che non hanno avuto fortuna. Da parte dell'attuale
governo non c'è stata nessuna proposta di legge
e direi che è
meglio così.
Tuttavia in questi ultimi anni ci sono state diverse sentenze
della Corte Costituzionale, l'ultima del luglio 2003, che hanno disarticolato
la rigidità dei dispositivi di invio in O.P.G. Due sentenze della Corte
Costituzionale succedutesi nei primissimi anni '80 avevano già cominciato
a limitare di molto l'internamento automatico delle persone prosciolte durante
il procedimento giudiziario.
Quelle due sentenze in pratica affermano che
l'ingresso in O.P.G. deve essere motivato dalla pericolosità sociale riscontrabile
al momento dell'avvio della misura di sicurezza. Oltre dunque al disturbo mentale,
alla incapacità di intendere e di volere, alla non imputabilità
e dunque alla sentenza di proscioglimento la persona deve essere ritenuta socialmente
pericolosa al momento dell'invio e non solo al momento in cui commise il reato.
E' evidente allora che un programma terapeutico in atto sostenuto dai servizi
di salute mentale riduce di fatto la pericolosità sociale.
Questo è
un primo elemento che limita il rinvio all'O.P.G.
Il secondo: anche in corso
di misura di sicurezza, se la pericolosità sociale viene a scemare grazie
all'esito del programma terapeutico il giudice di sorveglianza propone l'interruzione
della misura stessa e verifica le possibilità di reinserimento della persona
nel suo contesto sociale.
Sempre sostenuta da un adeguato programma dei servizi
locali di salute mentale.
E questo è il secondo dispositivo limitativo.
Ecco il terzo: qualora si renda necessaria la misura cautelare (cioè la
detenzione) nei confronti della persona con un disturbo mentale in atto, la detenzione
deve avvenire nella città dove il reato è stato commesso e dove
la persona verrà giudicata.
Lo dispone il nuovo Codice di procedura
penale, per evitare gli invii in OPG per perizia, per osservazione o per cure.
Se la persona detenuta ha bisogno di cure, queste dovranno essere prestate dai
servizi di salute mentale. Soltanto le particolari condizioni di organizzazione
(io direi disorganizzazione) del carcere e l'assenza dei servizi di salute mentale
possono costringere all'invio per osservazione in O.P.G.
E questa disposizione,
se adeguatamente considerata dai giudici delle indagini preliminari, dai Tribunali
e dai servizi di salute mentale, rappresenta un'ulteriore potente limitazione
ai rigidi automatismi.
Quarto. Il decreto legge 230 del '99 prevede che ci
sia una convenzione tra il Ministero di Giustizia e quello della Salute, per cui
dovranno essere le Aziende Sanitarie attraverso i Dipartimenti di salute mentale
a prendersi carico della salute e della cura del cittadino detenuto.
Questo
decreto, laddove viene messo in pratica, apre già margini amplissimi ad
un reale intervento territoriale e responsabilizza i servizi.
Questo decreto
costituisce forse lo strumento più efficace a limitare l'uso automatico
della misura di sicurezza. Per ultimo, la Corte Costituzionale nel luglio del
2003 si è espressa sostenendo che le misure di sicurezza che fanno seguito
al proscioglimento non devono necessariamente attuarsi nell'O.P.G.
In pratica
la Corte afferma ancora una volta che l'O.P.G. non è un luogo terapeutico
e si preoccupa di garantire il diritto alla cura.
Propone così che
siano i servizi di salute mentale ad organizzare un adeguato programma terapeutico
riabilitativo che si attuerà contemporaneamente alla misura di sicurezza.
Per esempio attraverso la libertà vigilata o altri simili provvedimenti.
Dunque il giudice al momento del proscioglimento deve verificare se è
possibile che la misura di sicurezza si attui in luoghi diversi dall'O.P.G.
E
il servizio di salute mentale territoriale dovrà essere molto coinvolto
in questa verifica.
e questo porta ad un'altra domanda. Sembrerebbe che con alcune indicazioni
delle leggi attuali si possa riuscire ad evitare l'internamento in O.P.G., per
cui mi viene da chiedere se basterà sensibilizzare i magistrati verso questo
problema per evitare a tante persone di finire in O.P.G.
e coinvolgere
i dipartimenti di salute mentale naturalmente! Certo dalla descrizione appena
fatta del quadro attuale si comprende che è possibile filtrare, e di molto,
l'ingresso in O.P.G. senza arrivare però alla sua scomparsa definitiva.
Manca per ora una specifica legislazione che tenga conto di questo obiettivo.
Dal mio punto di vista posso dire che sono gli psichiatri e i servizi di salute
mentale ad essere scarsamente sensibili.
Più che i magistrati, sono
i servizi a dover essere particolarmente reattivi.
Sembra invece purtroppo
che i criteri e i principi su cui si fondano la responsabilità, le procedure
e gli interventi dei servizi di salute mentale comunitaria vengano dimenticati,
sospesi, non praticati quando una persona è (o rischia di essere) internata
in O.P.G.
Diciamo che è frequente che i servizi di salute mentale si
sottraggano a questa responsabilità.
Di solito il magistrato di sorveglianza
e il giudice sono sensibili a proposte alternative all'O.P.G. ovvero a progetti
riabilitativi che abbiano una loro consistenza. Si capisce bene che quando c'è
una assunzione di responsabilità da parte dei servizi viene a cadere una
delle ragioni principali che portano alla misura di sicurezza.
Se c'è
un programma terapeutico, la persona vive in una situazione di protezione e di
conseguenza viene a scemare la pericolosità sociale che è la condizione,
la sola, che porta oggi all'internamento.
Parlando pochi giorni fa in una riunione si discuteva sul fatto che l'emergenza
diventa la quotidianità quando manca nei servizi una reale e buona organizzazione,
pare capiti la stessa cosa per gli O.P.G. Ossia, emerge il rischio dell'internamento
quando manca una buona organizzazione delle politiche sociali e di salute mentale
a livello territoriale.
L'apparente ineluttabilità del ricorso
al manicomio giudiziario è certamente la conseguenza della mancanza di
risposte concrete nel corso del tempo.
Le persone che arrivano all'O.P.G.
hanno sopportato assenze, risposte mancate, sia di tipo sanitario che sociale,
sia psichiatriche che assistenziali.
Questo ci fa pensare che i servizi di
salute mentale dovrebbero avere la capacità di ascoltare la sofferenza
anche quando essa non emerge con clamore, anche quando il dolore è muto.
Ci sono molte organizzazioni che hanno una soglia di attenzione esageratamente
alta da non riuscire ad udire questa domanda di aiuto reiterata, questa sofferenza
che si esprime con mille comportamenti, con mille gesti che potrebbero invece
essere visti, ma che purtroppo sono sotto la soglia impenetrabile di questi servizi.
Quando poi questa sofferenza si manifesta concretamente, l'urlo è troppo
alto, troppo disperato e i gesti sono troppo clamorosi, i comportamenti troppo
incontenibili per essere ascoltati. A quel punto questi servizi sono già
fuori gioco.
Chi interverrà non sarà più il Servizio
di Salute Mentale.
Si capisce allora che quanto più i servizi sono
radicati nel territorio tanto più saranno in grado di assumere responsabilità
in quella comunità, in quei contesti.
I conflitti e le fasce a rischio,
le situazioni marginali e di miseria devono essere viste e attraversate in lungo
e in largo. Se un servizio è in grado di tenere conto di tutto ciò
non dico che riuscirà sempre ad evitare l'urlo, il grido disperato, il
dolore irreparabile, l'emergenza improvvisa, infine il reato ma certamente sarà
in grado di esserci.
in qualche modo prevenire
...in qualche modo prevenire.
Ma
dirò di più, quando un servizio c'è riesce anche a contrattare
con l'autorità giudiziaria la possibilità di una alternativa e quindi
riesce a indirizzare il percorso della sanzione.
Voglio dire che è
possibile prevenire il manicomio giudiziario adoperandosi perché la persona,
benché inferma di mente, possa partecipare al processo da imputato e se
colpevole essere condannato.
E non arrivare automaticamente alla misura di
sicurezza attraverso il proscioglimento.
Oggi si può e si deve affermare
che la persona con un disturbo mentale è un cittadino e come cittadino
ha dei diritti e deve essere uguale davanti alla legge, e che sia pertanto suo
diritto essere condannato per quello che ha fatto e scontare la pena.
Si tratterà
poi di articolare modalità singolari e alternative per scontare la pena.
Le persone in quanto cittadini devono essere considerate davanti allo Stato
per quello che fanno e non per quello che sono o per come sono etichettati: schizofrenici
o psicopatici, maschi o femmine, bianchi o neri.
Al cittadino con disturbo
mentale deve essere riconosciuto il fatto che ha commesso un reato, che deve essere
processato ed eventualmente condannato come qualsiasi altro cittadino.
Prima di un grosso cambiamento come lo è stato il superamento degli
Ospedali Psichiatrici, ci sono dei cambiamenti culturali che ne annunciano in
qualche maniera l'avvento. In parte, tali cambiamenti poi si radicano tramite
le leggi. Il cambiamento che è avvenuto con la riforma 180, a suo avviso,
basta ad annunciare il superamento degli O.P.G.?
sicuramente il
cambiamento a cui alludi basterebbe.
Se ci fossero state misure, azioni, programmi
conseguenti ai principi e alle trasformazioni degli assetti istituzionali. E'
necessario oggi ridurre la dissociazione tra questi principi e le pratiche quotidiane.
La separazione concettuale e pratica della cura dalla custodia, così
come la restituzione del diritto costituzionale al cittadino ancorché folle
rappresentano elementi che aprono alla possibilità di mutamenti molto più
radicali di quanto si verifica nelle pratiche dei servizi.
E malgrado tutto
devo dire che sì, che questi cambiamenti alludono al possibile superamento
dell'OPG.
Come conseguenza di questi cambiamenti di cultura e di assetti organizzativi
sono state avanzate due proposte di legge.
La prima ha previsto la territorializzazione
progressiva degli O.P.G. in maniera tale da rendere accessibile all'internato
un percorso riabilitativo individuale, in una prospettiva di reintegrazione nel
suo territorio e non in un altro luogo.
La seconda è stata presentata
dall'on. Corleone, allora sottosegretario del ministero di grazia e giustizia.
Questa prevederebbe l'abrogazione degli articoli 88 e 89 del codice penale
-
non è imputabile la persona che al momento del reato per
infermità di mente non era in grado di intendere e volere
.-
Dunque
la persona, anche se inferma di mente, verrà riconosciuta titolare di quel
reato di cui è imputata e sarà sottoposta a processo.
L'erogazione
della eventuale pena dovrà tenere conto delle caratteristiche soggettive
della persona e costruire misure alternative alla detenzione finalizzate alla
cura e all'integrazione sociale.
non so quanto questo sia un'utopia. Significa
in definitiva pensare che tutti i cittadini sono uguali rispetto al reato e che
il riconoscimento di una differenza, la malattia nel nostro caso, non significhi
disuguaglianza di fronte al giudice.
Disuguaglianza che nel nostro caso porta
a percorsi istituzionali devastanti.
Gli strumenti terapeutici di cui oggi
disponiamo possono permettere alle persone condannate, quando bisognose di cura,
di restare in carcere e, adeguatamente sostenute, accedere nei tempi giusti a
tutte le possibili misure alternative alla detenzione.
sta dicendo che queste persone per il reato commesso dovrebbero andare
in carcere. La funzione degli O.P.G., oltre che al contenimento della pericolosità
sociale, è legata anche alla capacità di intendere e di volere.
Ci sono novità su questo fronte?
Come dicevo il profilo della non
imputabilità ha visto tanti cambiamenti ed è così corroso
che, a mio modo di vedere, è oramai improponibile.
La persistenza del
concetto della non imputabilità dovuta a infermità di mente si spiega
come conseguenza di una visione assolutamente deterministica della malattia mentale;
è il residuo prodotto di una visione fredda e scientifica della psichiatria.
Come se la psichiatria potesse disporre di strumenti certi e dunque potesse
ben definire i confini netti tra normalità e malattia, tra capacità
e incapacità sulla base di osservazioni oggettive, di unità di misura
predefinite, su percorsi di indagini riproducibili sempre e dovunque.
Come
sappiamo, non è così.
Non è possibile oggi immaginare
l'incapacità assoluta.
Nulla di ciò che è umano ci è
estraneo.
Non è possibile negare un significato ai gesti che una persona
compie.
Come se quei gesti fossero delle espressioni fuori dalle relazioni,
fuori dal tempo, fuori dallo spazio in cui conviviamo, fuori dall'umano sentire.
Al di fuori dunque di qualsiasi possibilità di comprensione.
Sappiamo
al contrario che i gesti più estremi diventano comprensibili quando sono
osservati all'interno di una relazione, all'interno di una storia, all'interno
di un contesto sociale e familiare.
Quali proposte sono possibili per superare gli O.P.G. oggi?
i
Dipartimenti di Salute mentale devono prendere in carico concretamente le persone
provenienti dai loro territori internate in O.P.G., formulare un programma terapeutico
riabilitativo, provvedere al rientro delle persone nei loro contesti.
Bisogna
fare in modo che ogni Dipartimento di Salute Mentale sappia e dica che cosa sta
facendo per ridurre l'invio e la permanenza delle persone di sua competenza negli
O.P.G. Oggi questo si può già fare, così come stanno le cose,
senza alcun altro intervento legislativo.
Per potenziare e accelerare questi
processi il Governo centrale potrebbe autorizzare le Regioni ad utilizzare risorse
ad hoc che saranno progressivamente sottratte ai manicomi giudiziari che andrebbero
a loro volta a ridurre la popolazione degli internati.
Sto pensando ai Centri,
alle Cooperative, alle Associazioni che messe insieme e guidate da un organismo
di coordinamento, per esempio il Dipartimento di salute mentale, possano disporre
di risorse aggiuntive per programmi terapeutici riabilitativi individuali e forti.
Credo che questo permetterebbe di vedere dimezzata la popolazione degli O.P.G.
in breve tempo.
Ci sono programmi speciali che si stanno realizzando un po'
qui e un po' là e che stanno già dando buoni risultati, senza che
ci sia stato bisogno di nuove leggi.
Adesso ci sarà questa nuova proposta di riforma della 180 che torna
Devo dire che non mi appassiona discutere di questa cosa, anche perché
penso che la discussione stessa sia come una cortina fumogena che impedisce di
guardare alla concretezza dei problemi che pure ci sono.
Intanto penso che
sia difficile che passi, non c'è accordo all'interno della stessa maggioranza.
Davvero non ha alcun senso parlare di questo argomento.
Chi la propone ottiene
un effetto devastante già col solo costringerci a discuterne.
Ci porta
infatti ad abbassare il nostro sguardo critico sulle illegalità e le inadempienze
che ci sono.
Ci costringe alla difesa.
E per quanto riguarda gli O.P.G.
questa proposta in realtà non ci dice niente di nuovo, e non potrebbe essere
altrimenti visti i principi assolutamente arcaici cui si ispira.
Insomma non
sarà una legge come questa che risolverà il problema.
I problemi
degli O.P.G. si possono affrontare con delle pratiche più determinate,
intenzionali, decise.
E naturalmente ci sarà bisogno di una cornice
legislativa.
In ultimo, cosa possiamo fare noi cittadini per aiutare questo cambiamento?
Oddio
come cittadini onestamente non saprei.
I cittadini sono
troppo soggetti ai condizionamenti dei media. Se mi metto nei loro panni avverto
solo una grande confusione.
Da un lato si grida al pazzo criminale e quindi
alla pericolosità e al bisogno di sicurezza e dunque di luoghi di reclusione.
Dall'altra gli stessi mezzi di informazione si impietosiscono davanti agli O.P.G.
perché li la gente non vive, non ha speranza.
Il cittadino, come vedi,
può essere impietosito un giorno e terrorizzato il giorno dopo.
Ci
sono però cittadini che possono avere una posizione più responsabile
degli altri.
Gli operatori socio sanitari e della giustizia, i cittadini attivi
nelle Associazioni e nelle Cooperative sociali possono denunciare con le loro
quotidiane buone pratiche l'anacronismo di questa istituzione, e gridare a gran
voce che della vergogna dei manicomi giudiziari è possibile fare a meno.
Già da oggi.