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Notizie
La legge
Cassazione: nessuna aggravante per lesioni a convivente
02/03/07
da
Ansa
Roma, 2 marzo 2007
Nessun
inasprimento di pena in caso di violenza tra conviventi: al contrario
di quanto previsto per coniugi regolarmente sposati, per le coppie
di fatto «il mero rapporto di di convivenza more uxorio non
è idoneo ad integrare l'aggravante».
Lo ha stabilito la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione
annullando la condanna al risarcimento dei danni e a due mesi di
reclusione (rideterminata in 1000 euro di
multa) inflitta ad un sessantenne dalla Corte d'Appello di Potenza
per lesioni personali ai danni della sua compagna.
Facendo riferimento all'articolo 577 del Codice penale, nella parte
in cui è prevista l'aggravante per la sola commissione del
fatto contro il coniuge e non all'ex coniuge o al convivente, la
Suprema Corte - nella sentenza n. 8121 depositata lo scorso 27 febbraio
- spiega che «il diverso trattamento normativo nei confronti
del coniuge non è
irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto
di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità
del vincolo coniugale».
La stessa Consulta, ricordano i giudici di Piazza Cavour, «sebbene
in relazione ad una causa di non punibilità, ha evidenziato
che non è irragionevole o arbitrario che il legislatore adotti
soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio,
contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la convivenza
more uxorio: venendo in rilievo con riferimento alla prima,
a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di
tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della
protezione dell'istituzione familiare, basata sulla stabilità
dei rapporti,
di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della
tutela del singolo componente».
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