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La legge

Cassazione: nessuna aggravante per lesioni a convivente

02/03/07

da Ansa
Roma, 2 marzo 2007


Nessun inasprimento di pena in caso di violenza tra conviventi: al contrario di quanto previsto per coniugi regolarmente sposati, per le coppie di fatto «il mero rapporto di di convivenza more uxorio non è idoneo ad integrare l'aggravante».

Lo ha stabilito la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullando la condanna al risarcimento dei danni e a due mesi di reclusione (rideterminata in 1000 euro di
multa) inflitta ad un sessantenne dalla Corte d'Appello di Potenza per lesioni personali ai danni della sua compagna.
Facendo riferimento all'articolo 577 del Codice penale, nella parte in cui è prevista l'aggravante per la sola commissione del fatto contro il coniuge e non all'ex coniuge o al convivente, la Suprema Corte - nella sentenza n. 8121 depositata lo scorso 27 febbraio - spiega che «il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non è
irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto
di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale».

La stessa Consulta, ricordano i giudici di Piazza Cavour, «sebbene in relazione ad una causa di non punibilità, ha evidenziato che non è irragionevole o arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio: venendo in rilievo con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'istituzione familiare, basata sulla stabilità dei rapporti,
di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della
tutela del singolo componente».

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