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Il Sole 24 Ore di Andrea Maria Candidi e Giovanni Parente
Milano, 22 settembre 2008
Pianeta diviso a metà sull'assistenza penale.
Con l'eccezione di uno striminzito pugno di Stati, Africa e Asia
alzano uno steccato quasi invalicabile alla cooperazione, non solo
con l'Italia.
È un responso senza appello quello che si ricava dalla cartina
geografica dell'integrazione giudiziaria, costruita in base al censimento
degli accordi bilaterali o multilaterali siglati dai vari Paesi.

A partire dai casi più eclatanti, vale a dire India e Cina,
in pratica mezzo mondo che non scende a patti con nessuno, quanto
meno in tema di collaborazione tra organi giudiziari per indagini
contro la criminalità internazionale.
Quello degli strumenti di cooperazione in materia penale è
un tema tornato alla ribalta di recente, quando il ministro della
Giustizia, alle prese con il riproporsi prepotente del problema
dell'affollamento delle carceri, ha indicato nel trasferimento dei
detenuti stranieri verso i Paesi di origine una strada da battere.
Come previsto su queste pagine il 7 aprile scorso, se il trend
di ingressi degli ultimi mesi verrà confermato da qui
alla fine dell'anno, all'inizio del 2009 gli istituti penitenziari
italiani si troveranno, quanto a presenze, nelle stesse condizioni
che hanno costretto il Parlamento nel 2006 ad approvare in tutta
fretta la legge sull'indulto.
E la ricetta Alfano (che comunque ha sottolineato l'imprescindibilità
di investire nell'apertura di nuove carceri), alla luce del quadro
non certo esaltante degli accordi internazionali, muove una goccia
nell'oceano.
Basta dare un'occhiata alla tabellina a destra, da cui emerge come
tra i primi dieci Paesi di provenienza dei detenuti stranieri nelle
carceri nostrane, solo in tre casi è ipotizzabile il trasferimento.
Negli
altri sette, tra cui Marocco, Tunisia e Algeria (da cui provengono
quasi 8mila reclusi, il 40% del totale degli stranieri che al 31
agosto sfiorano le 21mila unità su un totale complessivo
di circa 56mila detenuti), l'operazione è resa impossibile
dall'assenza di uno strumento legislativo ad hoc. Le diplomazie
sono dunque avvertite.
Allo stato le materie su cui si sono costruiti i rapporti di collaborazione
con le autorità giudiziarie dei Paesi stranieri, cui l'Italia
aderisce, sono sostanzialmente quattro: estradizione (e mandato
d'arresto europeo), trasferimento di persone condannate, assistenza
giudiziaria (che consente a un'autorità di chiedere agli
organismi stranieri di procedere a indagini al posto suo), lotta
al riciclaggio.
Istituti regolati innanzitutto da quattro convenzioni europee
ma aperte alla firma anche oltre i confini del Vecchio continente
siglate a Parigi nel 1957 (estradizione) e a Strasburgo nel
1959 (assistenza giudiziaria), nel 1983 (trasferimento condannati,
con protocollo addizionale del 1997) e nel 1990 (lotta al riciclaggio).
Questi i quattro caposaldi che, affiancati da una serie di accordi
bilaterali, costituiscono l'ossatura normativa della complessa disciplina
della cooperazione internazionale in materia penale.
Alla fine, restano sulla carta 82 Paesi (si veda l'elenco a lato)
che stringono rapporti con l'Italia, compresi quelli europei, con
i quali la rete di collaborazione è a 360 gradi dopo l'ultimo
tassello del mandato d'arresto europeo.
Dunque, oltre i confini del mondo occidentale (anche le intere Americhe
sono praticamente dotate di strumenti di cooperazione) e l'Oceania,
rimane ben poco. Perché tra Africa e Asia si individuano
solo tredici ordinamenti che hanno deciso di sottoscrivere perlomeno
una forma di cooperazione.
Tra questi appaiono anche Algeria, Marocco e Tunisia che aderiscono
però solo alla Convenzione europea in materia di estradizione.
In cui parte attiva, che chiede cioè il trasferimento, non
è lo Stato in cui è detenuto il cittadino straniero,
ma lo Stato che sta ricercando la persona in questione perché
ad esempio lì è stata inflitta la condanna. Questo
vuol dire che verso l'Algeria, il Marocco o la Tunisia, l'Italia
può trasferire solo cittadini ricercati o condannati da quegli
ordini giudiziari, e non cittadini originari di quei Paesi ma condannati
dai tribunali italiani.
Estradizione
È la consegna, allo Stato richiedente, di una persona ricercata
o perché oggetto di una condanna definitiva a pena detentiva
o a misura privativa della libertà personale o perché
oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere
Mandato d'arresto europeo
Sostituisce, nella Ue, l'estradizione con una procedura di cattura
e consegna delle persone ricercate.
La consegna avviene non più attraverso le procedure estradizionali,
gestite dalle autorità centrali degli Stati, ma con provvedimento
emesso dall'autorità giudiziaria
Assistenza giudiziaria
Attraverso tali strumenti, gli Stati possono prestarsi assistenza
nella lotta contro la criminalità internazionale. Ad esempio,
il giudice che deve svolgere indagini all'estero può chiedere
alle Autorità di quello Stato di eseguirle in sua vece trasmettendone
i risultati al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel
processo.
Anche le rogatorie sono atti di tale tipo
Trasferimento condannati
Consente ai cittadini di uno Stato, detenuti in espiazione di pena
in un altro Stato, di essere trasferiti in quello d'origine per
continuare a espiare la pena. Presso il Consiglio Ue è in
discussione una proposta di decisione quadro in base alla quale
il trasferimento delle persone condannate può prescindere,
a determinate condizioni, dal consenso della persona da trasferire
e dall'accordo tra gli Stati
Il
quadro dei partner:
L'Europa
con le manette...
Paesi
che hanno tutti gli strumenti compreso il mandato d'arresto europeo:
Austria,
Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
...e
quella senza:
Paesi
che hanno tutti gli strumenti ma non il mandato d'arresto europeo:
Albania,
Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro,
Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina
Dove
lo scambio è possibile:
Paesi
che hanno strumenti in tema di estradizione e trasferimento detenuti:
Australia,
Bahamas, Bolivia,Canada, Costarica, Cuba, Israele, Perù,
Stati Uniti, Venezuela
Niente
trasferimento
Paesi
che hanno strumenti in tema di estradizione, ma non trasferimento
detenuti:
Algeria,
Argentina, Brasile, ElSalvador, Kenia, Lesotho, Libano, Marocco,
Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Paraguay, Russia, Santa Sede, Singapore,
Sri Lanka, Sud Africa, Tunisia, Uruguay
Estradizione
off limits
Paesi
che hanno strumenti in tema di trasferimento detenuti ma non di
estradizione
Cile,
Ecuador, Giappone, Hong Kong, Mauritius, Panama, Thailandia, Tonga,
Trinidad e Tobago