| Cassazione: niente benefici per gli stranieri clandestini |
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22/02/04
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Milano,
22 febbraio 2004
Pubblichiamo
questa sentenza della Cassazione auspicando che non venga più seguita
questa tendenza d'interpretazione giuridica delle norme riguardanti
gli stranieri.
Come è facile immaginare i cittadini stranieri in carcere sono in
larga parte clandestini, e forse questa condizione è stata una delle
cause che li hanno portati a compiere reati.
Per un clandestino è piuttosto difficile trovare un lavoro regolare,
come un'abitazione senza pagare affitti esorbitanti; questa condizione
ovviamente rende tutto più precario e aleatorio, così l'illegalità
sovente è una scelta obbligata dettata da ragioni di sopravvivenza.
Questa sentenza di fatto esclude gli stranieri detenuti privi di
permesso di soggiorno valido (la stragrande maggioranza della categoria
in questione) a poter usufruire dei benefici di legge, ai quali
già in precedenza, per molte ragioni concomitanti, arrivavano in
pochi.
Secondo questo dettato nemmeno questi pochi vi accederanno.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 17 luglio 2003, n. 30130 Pres. Fazzioli –
Rel. Riggio – P.G. (diff.) -
Ric. P.M. in proc. Calderon
L’affidamento in prova al servizio sociale e, in
genere, tutte le misure extramunitarie alternative alla detenzione,
non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che
si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, atteso che tale
condizione rende illegale la permanenza del medesimo straniero nel
territorio dello Stato e non può, d’altra parte, ammettersi che
l’esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare
la violazione o l’elusione delle norme che rendono configurabile
detta illegalità.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza del 17 aprile 2002 il Tribunale di Sorveglianza di
Taranto disponeva l’affidamento in prova al servizio sociale di
Calderon Hernandez Beatrix, ritenendo non ostativa la condizione
di clandestina della condannata. Osservava il Collegio che anche
nei confronti di chi ha fatto ingresso illegalmente nel territorio
dello Stato si devono applicare le norme dell’ordinamento penitenziario
(come avviene per la concessione della liberazione anticipata e
dei permessi premio), trattandosi di disposizioni che attengono
all’esecuzione della pena, che deve essere obbligatoriamente espiata,
mentre una diversa soluzione comporterebbe una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto ai condannati a pena detentiva cittadini
italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ricorre
per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Lecce, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art.
47 L. 354/75 in relazione agli artt. 2 e 4 D.L. 416/89, norme queste
ultime che non consentono il soggiorno nel territorio dello Stato
di chi vi è introdotto clandestinamente e, come nella specie,
ha riportato condanna per i reati indicati nell’art. 290 c.p.p..
Secondo il ricorrente, la illegittimità della permanenza
nel territorio dello Stato rende inapplicabili le misure alternative
extracomunitarie, che comporterebbero la inosservanza di specifiche
disposizioni di legge, mentre è improbabile la disparità
di trattamento prospettata nell’ordinanza gravata.
Il ricorso è fondato.
La natura sanzionatoria delle misure alternative alla detenzione,
in rapporto di immediata derivazione della pena, di cui costituiscono
una modalità esecutiva, non comporta la loro indiscriminata
applicabilità, quale corollario del principio di indefettibilità
della pena stessa.
La loro concessione, infatti, è subordinata alla sussistenza
delle condizioni per ciascuna specificamente previste, afferenti
al titolo del reato e alla durata della pena in esecuzione, nonché
alla personalità del reo.
Inoltre, e soprattutto, è immanente nell’ordinamento
giuridico il limite (che attiene a essenziali esigenze di coerenza
ed omogeneità dell’intero sistema) riferibile alla legalità
estrinseca di un provvedimento giurisdizionale, cioè alla
assenza di contrasto con norme imperative.
A questo limite va rapportato il principio di inderogabilità
della condanna: posto che è indubitabilmente “contra
legem” la permanenza nello Stato di uno straniero che vi ha
fatto ingresso clandestinamente, l’esecuzione della pena nei
confronti dello stesso non può avvenire se non con modalità
che non comportino la violazione o la elusione delle “regular
iuris” che statuiscono tale carattere di illegalità.
Pertanto, va affermato il principio che lo “status” di
clandestinità dello straniero, anche se non preclusivo sotto
il profilo soggettivo (non implicando alcuna presunzione di pericolosità,
che va, invece, accertata specificamente), è, tuttavia, oggettivamente
ostativo alla applicazione di misure alternative extracomunitarie,
per la radicale incompatibilità delle loro modalità
esecutive con l’osservanza delle norme che disciplinano l’ingresso,
il soggiorno e l’allontanamento dallo Stato di cittadini appartenenti
a Paesi extracomunitari contenute nel D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286
e succ. modif..
La ontologica incompatibilità tra misure alternative extramurarie
ed esecuzione della pena nei confronti dello straniero clandestino
trova conferma nell’art. 16 del suddetto testo legislativo,
che, in relazione all’espiazione di pene brevi (astrattamente
sostituibili con taluna delle sanzioni previste dagli artt. 53 e
segg. Della legge 24 novembre 1981 n. 689), prevede come unica sanzione
sostitutiva alla detenzione l’espulsione, cioè una misura
che comporta l’allontanamento coattivo del condannato (ovvero
del soggetto al quale è stata applicata la pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), escludendo la sua permanenza
nel territorio dello Stato.
Né la conclusione qui prospettata si presta a dubbi di costituzionalità,
atteso che la disparità del trattamento riservato ai cittadini
e agli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato
rispetto ai clandestini trova giustificazione nella differenza delle
situazioni giuridiche che ad essi fanno capo.
Sussistendo il denunciato vizio di legittimità, il provvedimento
gravato va annullato senza rinvio. (Omissis)
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