| Giustizia: le scelte di allora, le dimenticanze di oggi |
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Alessandro Margara
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da Fuoriluogo di Alessandro Margara (Presidente della Fondazione
Michelucci)
Firenze, 27 marzo 2007
Il
discorso che oggi si fa strada è semplice: gli ex terroristi
devono tacere.
Se parlano, salgono in cattedra e questo offende le vittime delle
loro colpe passate.
Sono colpe non recenti in quanto interessano i gruppi che condussero
una lotta armata, indubbiamente sanguinosa, negli anni settanta
e nei primi anni ottanta.
Quello che mi colpisce è la differenza fra le reazioni politiche
e più generalmente pubbliche di allora, che accompagnarono
la conclusione della parabola terroristica, e quelle attuali. Ricordo
quelle di allora: furono politiche, penal-costituzionali e di pratica
di inserimento sociale.
Quelle politiche: la scelta di accogliere la proposta di dissociazione
dalla lotta armata che veniva dai terroristi detenuti.
I vari movimenti erano stati indubbiamente colpiti in profondità
dal contrasto di polizia e giudiziario, ma erano tante le persone
ormai arrestate e quelle che arrivavano in carcere, perché
erano stati scoperti gli organici dei singoli
gruppi.
La dissociazione proposta dagli imputati consisteva nel riconoscimento
delle proprie colpe in sede penale, nella presa d'atto della sconfitta
della lotta armata e nella conseguente rinuncia alla stessa.
Il contenuto era completato dalla disponibilità ad impegnarsi,
quando maturavano i tempi penitenziari, inattività socialmente
utili.
Lo Stato accettò questa proposta.
Non era una tregua, era la pace che seguiva alla sconfitta del terrorismo.
Le manifestazioni che seguirono restarono molto lontane dai livelli
delle precedenti.
Sul piano penale e penitenziario, in un rilancio dei principi
costituzionali, seguirono due leggi.
La prima (fine 86) fu la legge Gozzini, che, soprattutto ma non
solo, allargò l'accesso alle misure alternative, rimuovendo
i limiti precedenti: non riguardò i soli terroristi, ma tutti
i condannati.
La seconda (inizio 87) fu la legge sulla dissociazione, che
riduceva le pene a chi si dissociava.
Il carcere, negli anni di piombo precedenti era stato uno dei terreni
di scontro e, parallelamente a quello che accadeva all'esterno,
non si era usato la mano leggera.
La legge Gozzini dava respiro alle stesse indicazioni della Corte
Costituzionale, che, con sentenze precedenti e con altre che sarebbero
seguite, ribadiva il senso della finalizzazione della pena al reinserimento
sociale del condannato e concepiva le misure alternative come lo
strumento indispensabile per realizzarlo in una esecuzione della
pena detentiva con progressivi e sempre più ampi spazi alternativi.
La legge Gozzini, come si è detto, riguardava tutti i detenuti
ed era un segno del recupero di ordine e tranquillità in
carcere.
Gli ultimi interventi erano di ordine pratico.
Le carceri si aprivano alle forze sociali interessate, istituzioni,
enti locali e volontariato, che proponevano progetti di inserimento
sociale per i detenuti, d'altronde in attuazione della competenza
in materia di assistenza post-penitenziaria,
specifica, dal 1977, degli enti locali.
Le aree del carcere in cui si trovavano gli ex terroristi erano
sicuramente le più attive nel ricercare contatti, che, in
tante carceri, si allargavano comunque all'intera popolazione detenuta.
Tutto questo interesse per i colpevoli non era e non veniva considerato
affatto come disinteresse nei confronti delle vittime, per le quali
non erano mancati gli atti di rispetto
e di aiuto.
È vero che l'efficienza e la memoria dello Stato non è
sempre
all'altezza dovuta, ma non mi pare che oggi si discuta di questo.
Eccoci all'oggi: di cosa si discute oggi?
Prima, però, mi chiedo: cosa si dovrebbe discutere?
Mi parrebbe opportuno che si discutesse della giustezza
e dell'efficacia delle politiche avviate 20 anni fa.
Coloro che scelsero la dissociazione e, successivamente, anche quelli
che non la scelsero, ma che poi ottennero le misure alternative,
in gran parte per iniziative socialmente utili, salve isolatissime
eccezioni, hanno tenuto fede ai loro
impegni.
Quelle politiche, quindi, erano giuste perché avevano battuto
la strada di una esecuzione della pena costituzionale; ed erano
efficaci perché le persone che ne avevano fruito si erano
inserite correttamente: molto spesso collaborando ad iniziative
utili per tante aree sociali, particolarmente per
quelle più critiche.
No, non è stata questa la materia di discussione, ma un'altra.
Consentitemi di prescindere dai casi particolari, nei quali, peraltro,
si cela un nodo analogo a quello dei casi generali e di esaminare
questi.
Un giornale ha addirittura dedicato una pagina intera ai vari inserimenti
degli ex terroristi, qualche volta anche come collaboratori di politici,
ma spesso come collaboratori del privato sociale.
Quale è il nodo posto dalla discussione?
Ritengo di doverlo sintetizzare così: la parola data ai colpevoli
offende le vittime. Non è questo il nodo?
Prescindiamo dai servizi giornalistici ad effetto in cui il luogo
del delitto diventa quello dell'intervista: in questo caso c'è
il cattivo giornalismo del giornalista e la mancata resistenza dell'interessato.
Ma il nodo resta quello: la colpa sopravvive alla espiazione della
pena; il colpevole dovrebbe tacere.
Ma quel porsi come chi possa essere ascoltato e, quindi, possa parlare
è offensivo per le vittime: è un salire in cattedra,
come si è detto.
I colpevoli sono ascoltati per conoscere le loro azioni di allora,
i loro pensieri di allora, le valutazione di oggi rispetto ad allora;
addirittura possono essere ascoltati sul lavoro che svolgono oggi
e su quanto sono in grado di dire sulle situazioni di cui si interessano.
Questo non va bene.
Dovrebbero tacere o essere disponibili solo per esporsi alla sempre
pronta gogna mediatica.
E se poi il loro inserimento sociale, nel quale sono stati aiutati
allora, per la loro costante risposta agli impegni sopravvive anche
oggi, anche questo appare scandaloso, come se il dovere dei condannati
dovesse essere quello di arrangiarsi e non di servirsi delle istituzioni:
il cui ruolo, però, è proprio quello di aiutare il
reinserimento sociale dei condannati.
Ripeto: il nodo è che la pena non finisce mai.
Cosa vuol dire il reinserimento sociale, che deve essere la finalità
di una esecuzione penale conforme a Costituzione? Che il condannato
colpevole ritorna nella società e che questo ritorno significa
parità di diritti e di doveri, normali
relazioni con gli altri, diritto di parlare e dovere di ascoltare.
Certo, anche ascoltare: tutti e ovviamente le vittime.
Ma non mi risulta che ci sia stato un rifiuto in questa direzione.
E devo aggiungere che nelle trasmissioni che ho veduto erano sentiti
i colpevoli, ma anche le vittime.
E in un caso ricordo un dialogo particolarmente costruttivo fra
vittima e colpevole, disturbato dalla scarsa misura del conduttore
televisivo.
Qualche volta può essere anche lo Stato ad avere poco interesse
e poca memoria verso le vittime e a scaricare, poi, le sue responsabilità
sugli autori delle passate colpe.
Quindi: profonde differenze fra ieri e oggi.
Chi e cosa è cambiato?
Mi risulta che la Costituzione, in proposito, sia sempre la
stessa.
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